FORMAZIONE SPECIFICA IN BASSO RISCHIO ART. 37 D.LGS. 81/08 e ACCORDO STATO-REGIONI
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dall’Accordo Stato-Regioni in data 21/12/2011, in relazione al settore di rischio dell’azienda.
Il presente corso di formazione è rivolto ai lavoratori delle aziende operanti in settori con codice ATECO a rischio basso, che in base alla classificazione dell’Accordo Stato-Regioni è di 4 ore.
Due sono in particolare gli obiettivi del corso in oggetto:
FORMAZIONE SPECIFICA IN BASSO RISCHIO ART. 37 D.LGS. 81/08 e ACCORDO STATO-REGIONI
| Ore singola edizione | 4 |
|---|---|
| Formazione normata | Si |
| Modalità formativa prevista | Aula |
| Tematica | Salute e sicurezza sul lavoro |
| Modalità di attestazione/certificazione degli esiti formativi | Attestato di frequenza/certificazione |
FORMAZIONE SPECIFICA IN BASSO RISCHIO ART. 37 D.LGS. 81/08 E ACCORDO STATO-REGIONI
All’interno del percorso formativo verrà affrontata una breve analisi storica e normativa della sicurezza e della salute prevista dalle direttive europee e la normativa italiana introdotta dal D.Lgs. 626/94 fino al D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, coordinato in seguito al D.Lgs. 106/09.
Nel dettaglio gli argomenti trattati saranno divisi nelle seguenti macrotematiche:
NB: Il programma del corso prevede la trattazione di argomenti di massima che verranno poi mirati a seconda delle diverse mansioni svolte dal personale coinvolto in formazione.



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